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Incentivi Autotrasporto: 5 Milioni di euro per la formazione professionale

Incentivi Autotrasporto: 5 Milioni di euro per la formazione professionale

Lo scorso 7 gennaio del 2021 la Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, la Signora Paola di Micheli ha firmato il decreto per destinare 5 Milioni di euro per la formazione professionale come incentivi per il settore dell’autotrasporto.

La Ministra De Michele ha segnalato che sono risorse molto importanti, giacché promuovere una formazione professionale continua e qualificata significa investire sulle persone che sono il principale patrimonio delle aziende. Aggiornare e valorizzare il capitale umano diventa strategico per un settore che ha un ruolo fondamentale nell’economia e nella tenuta del sistema paese.

Come usufruire dei fondi per il settore autotrasporto

I fondi destinati al settore autotrasporto dovranno essere utilizzati per formazione o aggiornamento professionale degli operatori con la finalità di acquisire competenze adeguate alla gestione d’impresa, nuove tecnologie, sviluppo della competitività e sicurezza stradale e sul lavoro.

Bisogna chiarire che da questi incentivi, sono esclusi i corsi di formazione che hanno la finalità di accedere alla professione, così come i rinnovi di titoli richiesti in maniera obbligatoria per esercitare la professione di autotrasportatore.

Come devono essere erogati i corsi oggetti di finanziamento

L’attività formativa deve essere avviata a partire dal 19 aprile 2021 e concludersi entro il 6 agosto 2021 e considerando l’attuale stato di emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la modalità di svolgimento preferenziale.

I corsi oggetto di finanziamento devono essere realizzati attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere.

Destinatari incentivi autotrasporto

I soggetti destinatari che possono usufruire di questi incentivi destinati al settore autotrasporto sono tutte le aziende di autotrasporto per conto terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti siano inquadrati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni.

Quando presentare le domande per usufruire dei contributi

Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dal 15 febbraio 2021 ed entro il termine perentorio del 19 marzo 2021, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dal 1° febbraio 2021, sul sito della Società R.A.M. S.p.a., e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Quali sono i contributi massimi erogabili per le attività di formazione per il settore autotrasporto

Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è fissato secondo differenti soglie che variano dai 15mila euro per le microimprese (con meno di 10 occupati) ai 200mila per le grandi imprese (con 250 o più occupati), mentre i raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo massimo di 800mila euro. Le spese complessive inerenti all’attività didattica dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.

Per maggiori informazioni su come usufruire al meglio di questi contributi, richiedi la consulenza di FastPlan Software per accedere in maniera semplice ai finanziamenti e avere un piano efficace che possa includere sia formazione che sistemi tecnologici adatti a far diventare più profittevole e competitiva la tua attività di trasporto e logistica.

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Sanilog e Covid-19: Proroga Scadenza Contributiva

Sanilog e Covid-19: Proroga Scadenza Contributiva

Vista la situazione attuale dello stato di emergenza causato dalla seconda ondata del Covid-19, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione (Sanilog)  rinnova la sua vicinanza al settore autotrasporti, pubblicando la circolare n.9 del 9 Ottobre 2020, con la quale concede un’ulteriore proroga alla scadenza contributiva di due mesi per il versamento di competenza del primo semestre 2021.

Come effettuare il versamento contributivo Sanilog?

Il versamento potrà essere effettuato tramite modello F24 entro il 16 gennaio 2021, ed è pari a 60€ per ciascun lavoratore, non in prova a tempo indeterminato compreso l’apprendista in forza alla data del 31 ottobre 2020.

Per garantire l’attivazione della copertura sanitaria ai lavoratori aventi diritto, l’azienda deve accedere alla propria area riservata del sito fondosanilog.it, all’interno del periodo che va dal 2 al 16 novembre 2020. Per verificare la correttezza dell’elenco della forza lavoro presente nella distinta di contribuzione del “I semestre 2021” ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni.

Data prevista scadenza contributiva: 16 gennaio 2021

L’eventuale pagamento effettuato in ritardo da parte dell’azienda oltre il termine previsto per il 16 gennaio 2021, comporterà la sospensione immediata della copertura sanitaria dei dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ferme restando le prestazioni sanitarie già erogate all’iscritto nel periodo di proroga.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, potete scaricare direttamente qui la circolare N.9 del 9 ottobre 2020!

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Per questo motivo su questo blog vogliamo trasmettere tutte le informazioni pertinenti riguardo al settore autotrasporto e logistica.

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Novità Autotrasporto: Conversione DL agosto

Novità Autotrasporto: Conversione DL agosto

Importanti novità che riguardano il settore dell’autotrasporto in tema di lavoro, risorse a disposizione, incentivi, contributi e misure con la conversione del Decreto Agosto nella Legge n. 126 del 13 ottobre 2020.

Conversione DL agosto: Novità in tema di lavoro per il settore autotrasporto

Confermata proroga Cassa Integrazione fino al 31 dicembre 2020

Per quanto riguarda il lavoro, la conversione in legge ha confermato, senza modifiche l’articolo relativo alla Cassa Integrazione. I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19.Le aziende possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di 9 settimane, che possono essere incrementate di ulteriori 9 settimane, da fruire solo a condizione che sia stato già interamente autorizzato il primo periodo di 9 settimane.
Ad ogni modo, le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Confermato l’esonero dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

È stato confermato anche l’esonero dei contributi previdenziali sia per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, sia nel caso di assunzioni a tempo indeterminato in favore dei datori di lavoro, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, fino al 31 dicembre 2020.
Confermata, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2020 per rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a termine per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi (nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi), anche in assenza di causale e per una sola volta.

Confermata proroga del blocco dei licenziamenti e ampliamento del diritto di  Smart Working per i lavoratori.

La proroga del blocco dei licenziamenti collettivi e individuali è stata confermata per giustificato motivo oggettivo fino al 31 dicembre 2020.
È stato ribadito e ampliato il diritto allo Smart working per lavoratori con figli ed è stato previsto, in sede di conversione, per i lavoratori “fragili”, che fino al 15 ottobre 2020 il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero.
È stato previsto che a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili debbano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Contributi, agevolazioni, dotazione sanitaria e risorse messe a disposizione per l’autotrasporto

Contributo per l’omologazione dei mezzi di trasporto merci

Sul fronte dell’autotrasporto è stato introdotto in via sperimentale un contributo per i soggetti che entro il 31 dicembre 2021 omologhino mezzi per il trasporto merci inferiori a 3,5 tonnellate a seguito di trasformazione ad alimentazione elettrica. Si tratta di un contributo del 60% del costo sostenuto per la trasformazione che può arrivare a un massimo di 3.500 euro, a cui si aggiunge un contributo del 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al pubblico registro automobilistico, all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione.

Confermato l’esonero contributivo con un’agevolazione pari al 30%

Confermato l’esonero contributivo previsto dal decreto-legge che prevede un’agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti a favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, concedibile fino al 31 dicembre 2020.

Aumento della dotazione sanitaria per la sanificazione degli ambienti

Con la conversione in legge del Decreto Agosto,  vengono rafforzate le misure dirette alla sanificazione degli ambienti: la dotazione finanziaria è aumentata di 403 milioni di euro per l’anno 2020 passando così dai 200 milioni previsti dal decreto-legge Rilancio, a un totale di 603 milioni di euro.

Risorse Fondo Autotrasporto di 5 Mln di euro confermate

Sono state confermate le risorse aggiuntive al Fondo autotrasporto per 5 milioni di euro, destinate ad aumentare gli importi delle spese non documentate, ed è stato confermato l’obbligo di riversamento allo Stato delle somme rimaste in disponibilità dei consorzi e delle cooperative di autotrasporto incassate a titolo di riduzione dei pedaggi autostradali e ancora non assegnate alle imprese beneficiarie. In particolare, è stabilito che queste ultime somme siano riassegnate al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e poi destinate a iniziative deliberate dall’Albo Nazionale degli Autotrasportatori per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione.

Per avere maggiori informazioni, il testo definitivo del Decreto agosto 2020 in formato pdf che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 agosto si può scaricare direttamente sui seguenti link:

 

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Autotrasporto: pagamento a rate dei versamenti sospesi per COVID-19

Autotrasporto: pagamento a rate dei versamenti sospesi per COVID-19

Grazie alla Federazione di Autotrasportatori Italiani con l’associazione Provinciale di Bergamo conosciuta come FAI BERGAMO, abbiamo avuto modo di avere le istruzioni per usufruire del pagamento a rate dei versamenti sospesi per il settore autotrasporto.

Pagamento a rate dei contributi sospesi come conseguenza dell’emergenza COVID-19

Con messaggio n. 3274 del 9 Settembre del 2020, l’Inps ha dettato le istruzioni per il versamento (in unica soluzione o in quattro rate) della prima metà dei contributi sospesi in conseguenza dell’emergenza COVID-19, secondo le nuove disposizioni contenute nel cd decreto-legge di agosto (dl 104 del 14 agosto dell’anno in corso) che, ricordiamo, stabiliscono una diversa modulazione dell’adempimento rateale, come di seguito riportata:

  • per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • per il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute, può essere versato mediante rateizzazione senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Con il messaggio in commento, l’Inps ha fornito le istruzioni circa il versamento a rate della prima metà, di cui la prima – come scritto – è in scadenza il 16 settembre mentre le altre quattro vanno corrisposte entro il giorno 16 di ciascun mese successivo; per il pagamento della seconda metà, l’Istituto si è riservato di fornire istruzioni specifiche.

Per Aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata

Versamento in 4 rate del 50% delle somme dovute. Il versamento delle prime quattro rate di pari importo va eseguito, utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel messaggio sopra richiamato. Artigiani e commercianti Destinatari (D.L. n. 23/2020, c. 1,2, 3, 4 e 5): titolari di imprese la cui forma giuridica sia ditta individuale e impresa familiare; iscritti alle gestioni in possesso dei requisiti previsti dalla norma, compresi i soci lavoratori di società (si veda Circolare Inps n. 59 del 16.5.2020).

Con diminuzione del fatturato o dei corrispettivi devono essere riferiti all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione.

Versamento in 4 rate del 50% delle somme dovute con modello F24 precompilato.

È necessario utilizzare la code line visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, da cui è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

Per accedere a tutte le informazioni, visitate il portale INPS e per accedere direttamente al messaggio originale cliccate direttamente qui su questo link!

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