Trasporto su strada e le infrazioni gravi che compromettono le imprese
Questo articolo è dedicato agli aggiornamenti che ci sono stati nei giorni scorsi e che riguardano il trasporto su strada e le infrazioni gravi che compromettono le imprese del settore autotrasporto. Lo scorso 3 maggio è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE)2022/695 del 2 maggio u.s. sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L129 con un aggiornamento dettagliato delle infrazioni gravi alle norme U.E. sull’autotrasporto che possono incidere sull’onorabilità dell’impresa già contenute nel nuovo Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/694. Entrambi provvedimenti saranno in vigore a partire dal prossimo 23 maggio 2022.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (U.E.) 2022/694: INFRAZONI GRAVI CHE COMPORTANO PERDITA DELL’ONORABILITA’ DELL’IMPRESA DI AUTOTRASPORTO
Questo regolamento fa un elenco delle infrazioni gravi che possono compromettere l’onorabilità dell’impresa di autotrasporto. Nel dettaglio segnala le violazioni gravi sui tempi di guida e riposo, sul tachigrafo, sull’accesso al mercato di trasporto internazionale di merci su strada, sull’obbligazioni contrattuali e sul distacco transnazionale dei conducenti.
Infrazioni nei tempi di guida e riposo
Alle infrazioni previste nel regolamento 561/2006, sono state aggiunte quelle introdotte dal Regolamento 1054/2020 e classificate come IMG (Infrazioni Molto Gravi):
- mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi;
- periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo;
- il mancato sostegno del datore di lavoro rispetto alle spese per l’alloggio fuori dal veicolo;
- la mancata organizzazione da parte dell’impresa di trasporto dell’attività dei conducenti finalizzata a fare in modo che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività aziendale o rientrare nel luogo di residenza.
Infrazioni nell’utilizzo del tachigrafo
Alle infrazioni presenti nel Regolamento (CE) 165/2014 vengono aggiunte le seguenti IMG nella sezione “Presentazione dei documenti”:
- il mancato utilizzo o utilizzo scorretto del simbolo «nave traghetto/convoglio ferroviario;
- il mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione;
- la mancata indicazione nelle registrazioni dei simboli dei paesi in cui il conducente ha iniziato, terminato e attraversato la frontiera nel corso del periodo di lavoro giornaliero.
Violazioni in materia di trasporto internazionale e cabotaggio stradale
Alle infrazioni presenti nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 sono state aggiunte le seguenti ipotesi, giudicate tutte come infrazioni molto gravi:
- esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore dello Stato ospitante;
- esecuzione di trasporti di cabotaggio di uno Stato nell’arco di quattro giorni dal termine dell’ultimo trasporto di cabotaggio legittimo nello stesso stato;
- l’impossibilità del trasportatore di produrre prove che attestino il precedente trasporto nel caso in cui il veicolo si trovi nello Stato membro ospitante durante il periodo di quattro giorni che precede il trasporto internazionale e di esibire tali prove durante un controllo su strada.
Sono state inoltre aggiunte anche le sezioni 13 e 14 relative alle infrazioni del regolamento (CE) n. 593/2008 sulle obbligazioni contrattuali e della Direttiva EU 2020/1057 sul distacco dei lavoratori nel trasporto su strada.
Violazioni nelle obbligazioni contrattuali
È considerata una infrazione molto grave al regolamento U.E. 593/2008 qualsiasi violazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Distacco transnazionale dei conducenti
Possono incidere sull’onorabilità dell’impresa di autotrasporto anche le infrazioni alla normativa europea sul distacco transnazionale dei conducenti (direttiva 2020/1057). Sono state previste infatti anche le seguenti violazioni gravi e molto gravi.
- Informazioni incomplete sulla dichiarazione di distacco: Infrazione grave (IG);
- Mancata trasmissione di una dichiarazione di distacco allo Stato membro in cui il conducente è distaccato, al più tardi all’inizio del distacco: Infrazione molto grave (IMG);
- Dichiarazione di distacco per i conducenti falsificata: Infrazione molto grave (IMG);
- Impossibilità del conducente di presentare una dichiarazione di distacco valida: Infrazione molto grave (IMG);
- Mancata messa a disposizione del conducente di una dichiarazione di distacco valida: Infrazione molto grave (IMG);
- Mancata trasmissione allo Stato membro ospitante dei documenti richiesti entro otto settimane dalla data della richiesta: Infrazione molto grave (IMG);
- Mancato aggiornamento, da parte del trasportatore, delle dichiarazioni di distacco nell’interfaccia pubblica connessa all’IMI: Infrazione grave (IG).
Il Regolamento sostituisce anche l’allegato II del Reg. 2016/403, sulla frequenza della ripetizione delle infrazioni gravi. L’elemento di novità risiede nel fatto che, nel determinare la frequenza del ripetersi dell’evento oltre la quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, ora si tiene conto del numero di veicoli anziché del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto. In particolare, l’allegato 2 prevede che:
- In considerazione del potenziale di rischio per la sicurezza stradale, la frequenza massima delle infrazioni gravi, oltre la quale la loro gravità aumenta, è stabilita come segue:
- 3 IG/per veicolo/per anno = 1 IMG;
- 3 IMG/per veicolo/per anno = avvio di procedura nazionale sull’onorabilità;
- Il numero di infrazioni per veicolo per anno rappresenta un valore medio calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di veicoli utilizzati durante l’anno. La formula della frequenza fornisce una soglia massima di occorrenza delle infrazioni gravi oltre la quale esse sono considerate più gravi. Gli Stati membri possono stabilire soglie più severe se ciò è previsto nella loro procedura amministrativa nazionale di valutazione dell’onorabilità.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (U.E.) 2022/695: CALCOLO DEL FATTORE DI RISCHIO DELL’IMPRESA DI AUTOTRASPORTI
Questo provvedimento individua una formula comune per tutti gli stati dell’unione europea per fare un calcolo del fattore di rischio dell’impresa, con lo scopo di orientare i controlli verso le aziende che presentino un fattore di rischio più elevato. Questa formula prenderà in considerazione il numero, la gravità e la frequenza delle infrazioni.
La formula prende in considerazione il numero, la gravità e la frequenza delle infrazioni, i risultati dei controlli in cui non sono state rilevate infrazioni e se l’impresa di autotrasporto utilizza il tachigrafo intelligente su tutti i suoi veicoli, in applicazione del capo II del regolamento (UE) 165/2014.
Nel rimandare alla lettura dell’allegato al Regolamento per l’esame della formula, di seguito si riportano i principi individuati dalla Commissione per applicare la medesima formula.
- Il periodo di tempo durante il quale un’infrazione è conteggiata nella formula è di due anni.
- Gli operatori dei trasporti sono classificati, sulla base del loro punteggio, nelle fasce di rischio seguenti:
- Operatori sui quali non sono stati effettuati controlli (fascia grigia);
- 0-100 punti – operatori a rischio basso (fascia verde);
- 101-200 punti – operatori a rischio medio (fascia gialla);
- 201 punti o più – operatori a rischio elevato (fascia rossa).
- Il punteggio ponderato di un controllo individuale («i») è calcolato applicando i fattori di ponderazione («v») seguenti a seconda del tipo di infrazione:
- IM = 1;
- IG = 10;
- IMG = 30;
- IPG = 90.
- Il fattore di rischio finale di un’impresa tiene conto del numero totale di controlli effettuati («r»), sia su strada sia nei locali dell’impresa, compresi i controlli durante i quali non sono state rilevate infrazioni.
- I controlli durante i quali non sono rilevate infrazioni sono registrati con zero punti.
- Il punteggio ponderato di un singolo controllo tiene conto di tutti i veicoli controllati («N»).
- La data dell’infrazione tenuta in considerazione nella formula comune è considerata la data in cui l’infrazione è divenuta definitiva, ossia non più soggetta a riesame. Le infrazioni sono conteggiate una sola volta nella formula.
Se durante un controllo nei locali di un’impresa di trasporto si accerta che l’intero parco veicoli è dotato di tachigrafo intelligente in applicazione del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014, il punteggio finale è moltiplicato per un fattore pari a 0,9 («g»).
RIFERIMENTI E CONCLUSIONI
La scrittura di questo articolo e tutti i dettagli sono stati possibili grazie al supporto e collaborazione della Federazione Autotrasportatori Italiani (Associazione Provinciale di Bergamo), detta anche FAI BERGAMO.
FastPlan Software aiuta le aziende di autotrasporto a monitorare ogni singolo particolare della gestione del trasporto e logistica fornendo dati di ogni singolo mezzo e autista in tempo reale. Questi dati non solo permettono di risparmiare tempo e ottimizzare al meglio le risorse e tempo a disposizione, permettono anche di evitare infrazioni alle normative europee.